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Fattura Elettronica 



La " fattura elettronica "  č un documento formato elettronicamente con estensione XML.

Il documento potrą essere spedito e conservato solo in modalitą elettronica digitale.

L'eventuale stampa del documento sarą solo " ad uso interno ".

Le Pubbliche Amministrazioni (PA) devono obbligatoriamente emettere, trasmettere,
gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico.


Tutti i soggetti che hanno rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
devono inviare esclusivamente la " fatturaPA " rispettando le modalitą fissate dalla normativa vigente

(Dal 31 marzo 2015 č entrato in vigore l'obbligo generale della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione).

Con il DLgs n. 127 del 5 Agosto 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015,
č possibile anche tra privati e aziende utilizzare la fattura elettronica gią obbligatoria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.


La fatturaPA deve avere caratteristiche di autenticitą e integritą garantite
attraverso la presenza della firma elettronica digitale e dalla trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).


Attraverso il Sistema di Interscambio si trasmettere la fattura elettronica / fatturaPA e
si ottiene la ricevuta di trasmissione, accettazione o rifiuto del documento (monitoraggio dei documenti).


Ovviamente la fatturaPA deve contenere tutte le informazioni rilevanti sia ai fini fiscali sia ai fini del pagamento/incasso ma
anche il " codice univoco ufficio " consultabile dall'IPA - Indice Pubbliche Amministrazioni



Conservazione digitale sostitutiva



L'ultima fase della fatturazione elettronica č quella inerente la conservazione.

La conservazione sostitutiva č una procedura informatica regolamentata dalla legge italiana,
in grado di garantire nel tempo la validitą legale di un documento informatico, inteso come una rappresentazione

di atti o fatti e dati su un supporto sia esso cartaceo o informatico (delibera CNIPA n. 11/2004).

Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei per i quali č previsto un obbligo di conservazione,
con l'equivalente documento in formato digitale.


Con la firma digitale il documento digitale acquisisce la paternitą certa e immodificabile
e con la marcatura temporale la data certa.


La Conservazione ai fini fiscali del documento elettronico deve essere effettuata, ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004,
a norma di legge per 10 anni successivi all'emissione.




Normativa 
DM MEF 3 aprile 2013, n.55  tassi antiusura in vigore fino al 30 giugno 2017
Circolare MEF/FP del 31 marzo 2014, n. 1 (interpretativa del DM 3 aprile 2013,n.55)  tassi antiusura in vigore fino al 30 giugno 2017
DM MEF del 17 giugno 2014  tassi antiusura in vigore fino al 30 giugno 2017
Circolare MEF/FP del 9 marzo 2015, n. 1 (interpretativa del DM 3 aprile 2013,n.55)  tassi antiusura in vigore fino al 30 giugno 2017


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