|
Fattura Elettronica La " fattura elettronica " č un documento formato elettronicamente con estensione XML.
Il documento potrą essere spedito e conservato solo in modalitą elettronica digitale. L'eventuale stampa del documento sarą solo " ad uso interno ". Le Pubbliche Amministrazioni (PA) devono obbligatoriamente emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Tutti i soggetti che hanno rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono inviare esclusivamente la " fatturaPA " rispettando le modalitą fissate dalla normativa vigente (Dal 31 marzo 2015 č entrato in vigore l'obbligo generale della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione). Con il DLgs n. 127 del 5 Agosto 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, č possibile anche tra privati e aziende utilizzare la fattura elettronica gią obbligatoria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La fatturaPA deve avere caratteristiche di autenticitą e integritą garantite attraverso la presenza della firma elettronica digitale e dalla trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Attraverso il Sistema di Interscambio si trasmettere la fattura elettronica / fatturaPA e si ottiene la ricevuta di trasmissione, accettazione o rifiuto del documento (monitoraggio dei documenti). Ovviamente la fatturaPA deve contenere tutte le informazioni rilevanti sia ai fini fiscali sia ai fini del pagamento/incasso ma anche il " codice univoco ufficio " consultabile dall'IPA - Indice Pubbliche Amministrazioni Conservazione digitale sostitutiva
L'ultima fase della fatturazione elettronica č quella inerente la conservazione.
La conservazione sostitutiva č una procedura informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validitą legale di un documento informatico, inteso come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto sia esso cartaceo o informatico (delibera CNIPA n. 11/2004). Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei per i quali č previsto un obbligo di conservazione, con l'equivalente documento in formato digitale. Con la firma digitale il documento digitale acquisisce la paternitą certa e immodificabile e con la marcatura temporale la data certa. La Conservazione ai fini fiscali del documento elettronico deve essere effettuata, ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004, a norma di legge per 10 anni successivi all'emissione.
Normativa
DM MEF 3 aprile 2013, n.55 Circolare MEF/FP del 31 marzo 2014, n. 1 (interpretativa del DM 3 aprile 2013,n.55) DM MEF del 17 giugno 2014 Circolare MEF/FP del 9 marzo 2015, n. 1 (interpretativa del DM 3 aprile 2013,n.55)
Per ulteriori informazioni contattami |
copyright © 2024 SPCon. Tutti i diritti riservati |