pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
1996
(Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 1996)
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e, in particolare, gli articoli 1, 3, 16, e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;
1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.".
1. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:
"Art. 16-bis. - 1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a
norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purche' la ricezione di questa
avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte
del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto il controllo e la responsabilita' dell'organismo di radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi
siano diffusi in forma codificata, vi e' comunicazione al pubblico via satellite
a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a
disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di
terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite
abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il
livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di
programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio
nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in
Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che
gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una
stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera
avvenuta nel territorio nazionale purche' l'organismo di radiodiffusione vi
abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi
alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la
ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema
di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico,
di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente
da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del
pubblico.".
1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di cessione
del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione
delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e
via satellite, un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei
suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
1. All'art. 61, primo comma, n. 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.".
2. All'art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.".
1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione" sono sostituite dalle seguenti: "della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia".
1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento".
1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:
"Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti gia' disciplinati
nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi e'
riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le
disposizioni di cui all'art. 110-bis.".
1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:
"Art. 110-bis. - 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via
cavo delle emissioni di radiodiffusione e' concessa mediante contratto tra i
titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione
via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far
ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una
proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal
presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti
interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".
1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:
"Art. 180-bis. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la
ritrasmissione via cavo e' esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai
detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Societa' italiana
degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Societa'
italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da
stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societa' di
gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica
o principale attivita', gli altri diritti connessi.
2. Dette societa' operano
anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti
con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I
titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di
tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o
altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati
dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie
emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarita'
acquisita.".
1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e di altri elementi protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, si applicano a partire dal 1° gennaio 2000 le disposizioni contenute nel presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.
3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima del 1°
gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro ed uno o piu' coproduttori
di altri Stati membri o di Stati terzi, l'autorizzazione alla comunicazione al
pubblico via satellite, da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari,
richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusivita' territoriale o
linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in detto
contratto coesistano le seguenti condizioni:
a) sia previsto espressamente un
regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base
alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;
b) non
vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico
via satellite e le disposizioni applicabili agli altri modi di
comunicazione;
c) la comunicazione al pubblico via satellite delle
coproduzioni pregiudichi l'esclusivita', ed in particolare quella linguistica,
di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri saranno apportate le eventuali modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, relativamente agli articoli 3 e 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.