Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14
aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al
suo esercizio
Art. 1
1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".
Art. 2
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o
senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo, nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si
esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.".
Art. 3
1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa
in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel
territorio degli Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di
distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunita' europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di
trasferimento della proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica
alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in
cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini
dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto
esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere,
effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento
o di ricerca scientifica".
Art. 4
1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco, o su
altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per
necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,
distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi
ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale
carattere documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini
economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore
dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".
Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti".
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni
contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare
e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o
di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di
distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera cosi'
adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al
pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto
di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto
contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al
pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e'
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le
indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome
dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della
fabbricazione.".
Art. 8
1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che
venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e
21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessita' tecniche della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o
religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi
a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste
o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e'
stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti,
la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o
comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione
di avvenimenti di attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso
di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di
opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai
predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione
di spartiti e partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti
o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante
tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura
di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale
compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le
riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono
essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con
corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto
di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per
il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli
enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si
applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilita' sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico
delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato
e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli
spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano
esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette
opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche
e cineteche dello Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione,
senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico
esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso
di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche' non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati
a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire
per finalita' illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad
uso scolastico la riproduzione non puo' superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fissa la modalita' per la determinazione dell'equo
compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per
uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione
della comunicazione al pubblico degli stessi, purche' siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto
richiesto dall' handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie
di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei
singoli beneficiari nonche', ove necessario, le modalita' di fruizione
dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell'autorita' competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le
associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire
l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma
2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a
condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo
degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso
legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle
disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo
compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo
o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di
accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle
eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti
puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perche' esperisca un
tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalita' di cui
all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente
o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso
personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di
cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma
1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di
accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia
acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia
privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilita' non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli
altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei
diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo di un
apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna
destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un
importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video,
quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso e'
costituito da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai
medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di
cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 . Per la
determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono
essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli
apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento
degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la
dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la Societa' italiana
degli autori e editori (S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga
l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che
acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi
e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di
fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il
cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli
artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui
all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video
e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la
quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento
agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori
originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti
interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori
e' destinata per il cinquanta per cento alle attivita' e finalita' di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".
Art. 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".
Art. 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il
produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di
duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita del
supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari
dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa
a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.".
Art. 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti interpreti e
gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso
per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale
ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2.
La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative
modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun
compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della
comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a
cio' autorizzati dallo Stato.".
Art. 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione
dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi
industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo'
nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici
e disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che
turbano la regolarita' dell'utilizzazione.".
Art. 14
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".
Art. 15
1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.".
Art. 16
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica
che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni
provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di
rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art.78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento e' titolare del diritto esclusivo:
a) di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle
proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi
mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita'
europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore
in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la
distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e
di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico
dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di
immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale
termine, la durata e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o
audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.".
Art. 19
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore
degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita'
di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di
autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b)
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene
in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle
fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d)
non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a
disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il
diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione
radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4.
L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale
retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto
esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione
delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo,
nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle
prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di
una loro radiodiffusione o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per
la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora
essa sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia
utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis;
d) autorizzare
la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle
proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare
la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. II diritto
non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di prima
vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato
membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o
esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito
con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti
di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione
sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale
protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo
di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale
protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie
che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI
del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui
materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al
pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresi' contenere indicazioni
circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonche'
qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri
elementi di identificazione.".
Art. 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo'
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il
giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata
corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e
73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso puo' essere disposta l'interdizione
dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad
un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti
l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio
al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo,
puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad
un massimo di euro 5.200,00.".
Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".
Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o
facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a
fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.".
Art. 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituto dal seguente:
"174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere
misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In
caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad
euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la
revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o
commerciale.".
Art. 29
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo e' istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.".
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione
del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella
comunicazione di cui al comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo'
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a
tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta,
a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e'
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di
sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione
o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso
di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono
essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.".
Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".
Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Art. 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Art. 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, e'
consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193,
comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve
precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le
comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a
fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro
i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la
data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente
della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si
raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la
definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8.
Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale
e' stata promossa prima della scadenza dei termine di 90 giorni dalla promozione
del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo puo' essere riassunto entro il
termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile.".
CAPO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
recante norme a favore delle imprese fonografiche
ed i compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro
Art. 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto"
Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli
altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre
2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della
stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di
protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono
nuovamente protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto
di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:
a) supporti audio
analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio
digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora
di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di
durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla
registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650
megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali
flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64
megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di
registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e
DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una
capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali
idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e
DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati
alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi
prezzi di listino al rivenditore.
Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.