Un responsabile per i siti Internet
(Ddl Cdm 27.6.2003)
Liberalizzazione dei
punti vendita per quotidiani e periodici, norme più snelle che regolano il
credito agevolato a favore delle imprese editoriali, direttori responsabili per
i siti Internet, semplificazione per gli investimenti delle società di
capitali, misure in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici sui
quotidiani e periodici. Sono queste le novità per il settore dell’editoria
contenute nel disegno di legge che il Governo ha approvato nel Consiglio dei
Ministri del 27 giugno 2003.
Il provvedimento va a ritoccare l’ultima legge sull’editoria, la n. 62 del 7
marzo 2001, approvata dal precedente governo. In particolare ci sarà una
ulteriore liberalizzazione dei punti vendita dei quotidiani e periodici fuori
dalle edicole, dando legittimità anche agli strilloni., ferma restando la rete
delle migliaia di edicole esistenti. Inoltre viene disciplinata la
responsabilità editoriale dei siti internet: viene così imposto l’obbligo di
iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) per tutti
i siti aventi natura editoriale nonché per gli editori di testate
giornalistiche in formato elettronico e digitale, con l’individuazione di un
responsabile o di un direttore. Viene a tal fine precisata la definizione di
sito avente natura editoriale e di testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale. Per i siti della P.A. il responsabile è il direttore
dell’Ufficio che autorizza la pubblicazione delle informazioni. Viene anche
modificata la disciplina in materia di titolarità delle imprese editrici di
quotidiani: se l’impresa è una SpA, o una Srl, o SaS le azioni o quote aventi
diritto di voto possono essere intestate, oltre che a persone fisiche o società
di persone, anche a società per azioni, purché controllate da persone fisiche,
eliminando il limite del controllo diretto.
In materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici sui quotidiani e sui
periodici viene stabilito che le amministrazioni nominino un responsabile del
procedimento, che , in caso di mancanza di tale pubblicità è tenuto ad
effettuare a proprie spese la pubblicazione. Viene inserita un norma
interpretativa per un’applicazione più snella del credito agevolato: in pratica
si vuole estendere il credito agevolato fino al comodato. Viene infine superato
il regime transitorio nelle agevolazioni per spedizioni postali in abbonamento
mediante il ripristino, in via definitiva, del sistema delle tariffe agevolate,
individuando altresì i soggetti beneficiari.
Il provvedimento deve essere ancora trasmesso all’esame del Parlamento. (1 luglio 2003)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDITORIA E DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA. Cdm 27.6.2003
Art. 1
(Siti
Internet)
I siti aventi
natura editoriale sono soggetti, ai fini dell’applicazione delle norme sulla
responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all’iscrizione nel registro di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n.
249. Si applica l’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano
siti aventi natura editoriale quelli che contengono, in via prevalente,
prodotti editoriali così come qualificati dall’articolo 1 della legge 7 marzo
2001, n. 62.
Gli editori di
testate giornalistiche in formato elettronico e digitale sono soggetti, ai fini
dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo
stampa, all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a),
n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l’articolo 16 della legge
7 marzo 2001, n. 62. Si considerano testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale quelle che sono diffuse al pubblico con regolare
periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività
editoriale.
Per i siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si
considera direttore responsabile il direttore protempore dell’Ufficio
competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
Art. 2.
(disposizioni
sulle proprietà delle imprese editrici)
All’articolo 1,
quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le
parole "a società direttamente controllate da persone fisiche" sono
sostituite dalle parole "a società controllate da persone fisiche".
Art. 3
(Pubblicità
dei bilanci degli enti pubblici)
All’articolo 6
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma 2.bis "Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 le Amministrazioni nominano un responsabile del procedimento che in caso di
mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione
per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese le
medesime forme di pubblicità previste dalla legge senza potersi rivalere sull’Amministrazione".
Art. 4
(Modifiche
al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)
Al decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 1,
comma 2, lettera b), le parole "Vendita di quotidiani ovvero
periodici" sono sostituite dalle seguenti "vendita della stampa
quotidiana e periodica";
all’articolo 2,
comma 4, le parole "hanno effettuato la sperimentazione" sono
sostituite dalle seguenti "hanno richiesto, avendone i requisiti, di
partecipare alla sperimentazione";
All’articolo 2,
comma 5, le parole "che non hanno effettuato la sperimentazione" sono
sostituite dalle seguenti "che non hanno richiesto di partecipare alla
sperimentazione";
all’articolo 2,
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. In caso di chiusura
temporanea e ricorrente dei punti esclusivi di vendita o di impedimento
temporaneo dei titolari questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad
altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se
non è adempiuto tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono
provvedere direttamente.";
all’articolo 3,
comma 1, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sui
compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti a personale non
dipendente per servizi di consegna porta a porta o di vendita ambulante di
prodotti editoriali è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota
IRPEF corrispondente al più basso scaglione di reddito qualora si tratti di
compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività
non superiore a tre".
Art. 5
(Modifiche 7
agosto 1990,n. 250, come modificata dalle legge n. 62 del 2001)
A decorrere dal 1°
gennaio 2002 all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2,
lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse;
al comma 2,
lettera f), dopo le parole: "altre testate" è aggiunta, in fine, la
parola "quotidiane";
al comma 2, la
lettera h) è abrogata;
al comma 2-ter
dopo le parole: "i contributi previsti dalla presente legge" sono
aggiunte le parole: "con esclusione di quelli previsti dal comma 11";
al secondo periodo del comma 2-ter le parole
"gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti "i
contributi di cui ai commi 8 ed 11";
al comma 2-quater
sono aggiunte, in fine, le parole: "con il limite di lire 600 milioni e di
lire 400 milioni rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo
variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento
previsto dal comma 11";
il comma 7 è stato
abrogato;
al comma 8,
lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi
risultanti dal bilancio";
al comma 9 le
parole: "della media" sono soppresse;
al comma 10,
lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi
risultanti dal bilancio".
A decorrere dal 1°
gennaio 2003 alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n.250, le parole "da almeno 3 anni" sono sostituite
dalle parole "da almeno cinque anni". Continuano ad applicarsi i
requisiti di anzianità previsti dal testo vigente prima dell’entrata in vigore
della presente legge alle imprese editrici costituite, entro il 31 dicembre
2002, nelle forme ivi indicate.
A decorrere dal 1°
gennaio 2003 al comma 2-bis, dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, dopo le parole: "sia detenuta" sono
aggiunte le seguenti "da almeno cinque anni". Continuano ad applicarsi i requisiti di anzianità previsti dal testo
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge alle imprese editrici
costituite, entro il 31 dicembre 2002, nelle forme ivi indicate.
Ai fini della
corresponsione dei contributi di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per
tiratura della testata si intende la tiratura netta effettivamente disponibile
per la diffusione, con esclusione degli scarti di lavorazione..
Le imprese
richiedenti i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modifiche, qualora non provvedano a perfezionare la documentazione prescritta
entro due anni dalla data di presentazione della domanda, decadono dal diritto
alla percezione ai contributi stessi.
A decorrere dal 1
gennaio 2003, l’ammontare dei contributi previsti dai commi 2,8,10 e 11 dell’articolo
3, dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 2 della
legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modifiche e integrazioni, non
possono superare il 60 per cento dei costi presi a base per il calcolo dei
contributi stessi.
All’articolo 10
della legge 7 marzo 2001,n. 62, le parole "nei confronti del libro e della
lettura" sono sostituite dalle parole "nei confronti del libro, della
lettura e dei prodotti editoriali, con particolare riferimento ai prodotti
multimediali e ai processi di innovazione del settore".
Art. 6
(Interpretazione
autentica del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Il comma 4 dell’articolo
153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono
accedere ai contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite
entro il 1 dicembre 2001, che editino giornali quotidiani o periodici organi di
movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni.
Art. 7
(Modalità di
pagamento dei contributi previdenziali all’INPGI)
Le società
editrici di quotidiani e periodici possono dedurre mensilmente dal credito IVA
maturato nei confronti dell’erario i contributi assicurativi obbligatori dovuti
all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) nei
limiti degli importi dovuti dall’INPGI all’erario a titolo di sostituto di
imposta sulle pensioni ai propri iscritti.
L’INPGI a sua
volta è autorizzata a recuperare mensilmente gli importi dedotti a titolo di
contributi dalle predette società editrici, dall’IRPEF trattenuta come
sostituto di imposta sulle pensioni erogate.
Le società
interessate alla presente disposizioni sono tenute ad autocertificare
contemporaneamente all’erario e all’INPGI sia l’esistenza del credito IVA sia l’intenzione
di conguagliarlo con i contributi dovuti all’istituto.
Eventuali
differenze temporali tra le deduzioni operate dalle società editrici di cui al
comma 1 ed i recuperi eseguiti dall’INPGI legittimano quest’ultimo ad applicare
a carico delle medesime società le sanzioni civili di cui all’articolo 4, comma
6-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, il cui recupero avviene con le stesse
modalità di cui al comma 2.
Art. 8
(regolarità
contributiva)
Le provvidenze all’editoria
previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni e dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, possono
essere erogate anche:
alle imprese che
abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia
di contributi previdenziali;
alle imprese che
abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi e che abbiano regolarmente pagato le rate scadute.
Ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di
giornali organi di forze politiche di cui all’articolo 3, comma 10, della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare
carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11
maggio 1990, n. 108.
Art. 9
(Contributi
indiretti)
1.All’articolo 5
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal
seguente: E’ istituito, per la durata di dieci anni, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il Fondo
per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoria, di seguito
denominato Fondo".
al comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse disponibili indicate
in ciascun avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e non concesse,
incrementano le somme disponibili in occasione del successivo avviso".
dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente comma: "4-bis
Non sono comunque ammesse le spese promozionali e di pubblicità, nonché ogni
altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale";
al comma 5 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In questo caso il termine per l’ammissione
al contributo delle spese sostenute decorre dall’effettiva entrata in possesso
dei beni, comprovata da idonea documentazione".
All’articolo 7
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in un’unica soluzione per annualità posticipata rispetto alle scadenze
delle rate di preammortamento e di
ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’Istituto di credito. Dalla
prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10
per cento dell’agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla
verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo
sulla base della documentazione finale della spesa stessa;
dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente comma: "2-bis. In caso di insufficienza delle risorse
finanziarie atte a soddisfare integralmente le domande ritenute ammissibili dal
Comitato di cui al comma 4, la disponibilità complessiva delle risorse indicate
nell’avviso è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti ammissibili.
Dopo l’articolo 7
della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto il seguente articolo: "Art.
7-bis – 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5,6 e 7 non sono cumulabili con
altre agevolazioni, corrisposte sottoforma di contributi in conto interessi,
statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitari, o
comunque concessi da Enti o Istituzioni pubbliche, per finanziare lo stesso
programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di
cui all’articolo 8.".
Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62, si interpreta nel senso che sono altresì ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle
iniziative ivi previste anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti,
a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o
per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle
imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per l’accertamento del requisito della prevalenza sono
determinate, per entrambi le procedure automatica e valutativa, dal Comitato di
cui al comma 4 dell’articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.
Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge
7 marzo 2001, n. 62, si
interpretano nel senso che il credito di imposta può essere concesso anche
quando i beni oggetto delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 8 siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi
vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei
prodotti editoriali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della citata delle n. 62
del 2001 realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni. Le modalità per la verifica del requisito
della prevalenza sono determinate con il decreto di cui al comma 4 dello stesso
articolo 8 della medesima legge n. 62 del 2001.
Art. 10
(Agevolazioni
tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)
A decorrere dal 1°
gennaio 2003, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al
Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ovvero precedentemente
iscritte al Registro Nazionale della Stampa, e le imprese editrici di libri
possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti
editoriali. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni
periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi
parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri
organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di
categoria e le associazioni d’arma. Le tariffe agevolate sono determinate con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai fini dell’attuazione
della presente legge per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza
fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.
Il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede al rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. della somma
corrispondente all’ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei
limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dalla società
Poste Italiane S.p.A., attestante l’avvenuta puntuale applicazione delle
riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un
dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
Sono esclusi dalle
tariffe agevolate di cui al comma 1:
i quotidiani e i
periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45
per cento dell’intero stampato;
i periodici per i
quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso,
direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del
totale degli abbonamenti;
i quotidiani e i
periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti
prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
i quotidiani e i
periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;
i quotidiani e i
periodici di vendita per corrispondenza;
i cataloghi, cioè
pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredati
da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
i quotidiani e i
periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo
per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle
fondazioni ed associazioni senza fini di lucro;
le pubblicazioni
aventi carattere postulatorio, cioè finalizzare all’acquisizione di contributi,
offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle
utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni
religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i quotidiani e i
periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché di altri
organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri
enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
i quotidiani e i
periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli
definiti nell’articolo 74, primo comma lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i prodotti
editoriali pornografici.
Sono abrogati, in
particolare:
l’articolo 2,
comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l’articolo 41,
comma 1,2,3,4, e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
l’articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
l’articolo
13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Art. 11
(entrata in
vigore)
La presente legge
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.